Pubblicazione nel Web dei redditi dei contribuenti
Nonostante alcune associazioni dei consumatori, tra cui spicca senza dubbio Codacons, ora urlino alla condotta anticostituzionale del Ministero delle Finanze, che rendendo pubblici tali dati avrebbe di fatto violato la riservatezza e dunque la più nota privacy del singolo cittadino, in verità se di violazione si vuol parlare, lo si potrà fare osservando come la accessibilità di tali dati in ossequio alla trasparenza degli atti pubblici del nostro Paese è stata disgraziatamente fatto coincidere con la pubblicità degli stessi: un errore imperdonabile concettuale e d’interpretazione letterale, prima ancora che delle norme, che costerà caro. L’accesso agli atti che ogni singolo ha il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione non può essere confuso in nessun modo con la pubblicazione nella mediosfera!! Pubblicazione avvenuta senza essere preceduta da una adeguata informativa degli italiani, né l’autorizzazione necessaria e preventiva del Garante. La diffusione dei reditti, nel Web o no, infatti già risulta illegittima perché la legge dal 2005 vieta espressamente anche solo il diritto all’accesso ai dati finanziari del singolo, ma appare anche illecita in quanto trattamento, nè autorizzato né tanto meno informato, dei dati personali quali sono i redditi, per cui è possibile chiedere per l’art. 15 del Codice della Privacy il risarcimento dei danni.
Questo è quanto si può contestare al Ministero, ma la condotta più “leggera” alberga nella totale cecità dello stesso nel “prevedere” con sufficiente lungimiranza, la portata materiale delle conseguenze ed il significato di una pubblicazione non protetta su Internet, anche se durata solo per una manciata di ore o minuti.
Poche ore sono bastate infatti, perché tali dati, dati personali qualificabili come finanziari e pertanto, la cui pubblicazione è vietata, siano divenuti oggetto di un vero e proprio saccheggio telematico. Tra le forme di razzia messe a segno da “navigati” internauti, tre le più lesive: il download dei dati, per il trasferimento server nazionali o stranieri che consentissero la fruibilità su siti- web o blog accessibili a chiunque dal Web, la diffusione mediante il sistema Peer to peer (da parte a parte), sistema di comunicazione che consente, come per esempio il celebre E-Mule, di scambiare file di interesse tra gli utenti, un po’ come lo scambio delle figurine; infine la vendita all’asta, su siti come E-bay, che hanno già organizzato la commercializzazione dei redditi dei contribuenti. Ma perché tanto clamore? Tanto allarmismo? In realtà ciò che shakesperianamente si potrebbe interpretare come “molto rumore per nulla”, tale non è.
Le conseguenze della descritta divulgazione risiedono nella possibilità di fare i conti in tasca ad ogni cittadino, di carpirne la capacità patrimoniale, di lederne così l’immagine a chi avesse tenute riservate le proprie condizioni economiche, svelare ricchezza o povertà, e confondere i falsi ricchi con i falsi poveri anche in danno ad eventuali condizionate verifiche fiscali.
Tale pubblicazioni all’estero sono severamente vietate e come tali punite. In Italia, sarà solo possibile adottare quale rimedio alla lesione subita, l’azione civile volta a richiedere il risarcimento del danno ex art. 15 T.U,, oltre a poter presentare le debite querele laddove dalla diffusione di tali dati chiunque traesse vantaggi economici.
La polizia postale che, adottando gli stessi metodi e i software impiegati per la lotta contro la pedopornografia on line, dovrebbe sovrintendere e condurre ogni azione materiale diretta a fermare la dilagante diffusione on line dei dati reddituali di ciascuno di noi, attende per muoversi il sopraggiungere di tali denunce.
Fatti come questi dimostrano in modo eclatante come nel nostro Paese, che si professa normale, ancora manchi una cultura della sicurezza informatica e della tutela legale preventiva, ma anche una scarsissima “sensibilità” e cognizione delle nuove tecnologie idonee a prevedere e a scongiurare tali abominevoli conseguenze.












